Art. 5.

      1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano una donna incinta o una madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero una persona che ha superato l'età di settanta anni».